Art. 2

Trattamento pensionistico dei lavoratori assunti dal 28 aprile 1993

In vigore dal 15 nov 1996
Trattamento pensionistico dei lavoratori assunti dal 28 aprile 1993 1. Alle forme pensionistiche di cui all' istituite presso i predetti enti si applicano, con riferimento ai lavoratori assunti del 28 aprile 1993, le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche e integrazioni. 2. La conversione del montante contributivo in rendita a favore dei predetti lavoratori è effettuata in base ai principi del calcolo attuariale con riferimento alla speranza di vita.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;563#art-2

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