Art. 4

Calcolo della retribuzione pensionabile

In vigore dal 15 nov 1996
1. Nei confronti dei lavoratori di cui all', comma 1, lettera b), il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato nella misura del periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza del trattamento di cui all' fino al raggiungimento di 5 anni. Le retribuzioni prese in considerazione ai fini del calcolo della base retributiva pensionabile sono a tal fine rivalutate secondo quanto previsto dall', comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 2. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui all', le misure percentuali della retribuzione, previste dalle normative regolamentari in relazione alle anzianità maturate, sono applicate a tutte le voci pensionabili considerate dalle medesime normative, fermo restando i vigenti criteri di applicazione dell'indennità convenzionale prevista dal trattamento integrativo aziendale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;563#art-4

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