Titolo IV

Art. 66

Abrogato

Abrogazioni

In vigore dal 1 lug 1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma le lettere b), c) ed e) del comma 1 continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415#art-66

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