Titolo IV

Art. 62

Fondo nazionale di garanzia

In vigore dal 1 set 1996
1. Il Fondo istituito ai sensi dell', della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall', comma 2, il Fondo adegua la propria organizzazione e il proprio funzionamento al regolamento medesimo. 3. Fino all'adeguamento previsto dal comma 2, il Fondo continua ad operare secondo la disciplina previgente. La medesima disciplina si applica agli interventi dovuti in relazione alle insolvenze per le quali lo stato passivo definitivo sia stato depositato prima dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall', comma 2. 4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attività e passività del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415#art-62

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Fondo nazionale di garanzia (Art. 62 Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.) — Testo vigente | Portale Normativo