Titolo IV

Art. 60

SIM, società fiduciarie e banche già autorizzate

In vigore dal 1 lug 1998
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58. 4. Le società fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall' della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415#art-60

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SIM, società fiduciarie e banche già autorizzate (Art. 60 Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.) — Testo vigente | Portale Normativo