Titolo IV
Art. 66
Abrogato66 / 68Abrogazioni
In vigore dal 1 lug 1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma le lettere b), c) ed e) del comma 1 continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415#art-66