Art. 4
Incompatibilità
In vigore dal 9 mag 1996
1. L'indennizzo di cui all' è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.
2. L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento.
3. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-28;207#art-4