Art. 2
Requisiti e condizioni
In vigore dal 9 mag 1996
1. L'indennizzo previsto dall' spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-28;207#art-2