Art. 3

Misura, durata e modalità di erogazione

In vigore dal 9 mag 1996
1. L'indennizzo di cui all' è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS. 2. Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nell'ambito della Gestione di cui al comma 1, è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione. 3. L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali. 4. Salvo quanto disposto dall', l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65 anno di età, se uomo, ovvero il 60 anno di età, se donna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-28;207#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo