Capo ISez. I

Art. 8

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti

In vigore dal 11 giu 1995
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti 1. Al personale del ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Detto personale, nell'ambito dei compiti istituzionali, svolge anche in collaborazione con personale delle qualifiche superiori attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con ricorso a margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative, nonché di sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di impedimento; provvede alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso. Il personale del ruolo dei sovrintendenti in relazione alla professionalità posseduta svolge anche compiti di addestramento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-8

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Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti (Art. 8 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo