Capo ISez. I

Art. 3

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti

In vigore dal 11 giu 1995
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria. 2. Detto personale nell'ambito dei compiti istituzionali svolge, con margine di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature complesse di uso semplice. Gli assistenti ed assistenti capo, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, possono espletare compiti di addestramento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-3

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Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti (Art. 3 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo