Capo II
Art. 75
Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189
In vigore dal 1 set 1995
1. I commi 3, 4 e 5 dell' della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono sostituiti, dai seguenti:
"3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) ruolo 'ispettorì:
1) maresciallo aiutante;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) maresciallo;
b) ruolo 'sovrintendentì:
1) brigadiere capo;
2) brigadiere;
3) vice brigadiere.
4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzierì è ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
1) appuntato scelto;
2) appuntato;
3) finanziere scelto;
4) finanziere.
A tale personale è sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzierì, l'allievo finanziere.'".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-75