Art. 75 · Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189
Capo II

Art. 75

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Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189

In vigore dal 1 set 1995
1. I commi 3, 4 e 5 dell' della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono sostituiti, dai seguenti: "3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici: a) ruolo 'ispettorì: 1) maresciallo aiutante; 2) maresciallo capo; 3) maresciallo ordinario; 4) maresciallo; b) ruolo 'sovrintendentì: 1) brigadiere capo; 2) brigadiere; 3) vice brigadiere. 4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzierì è ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici: 1) appuntato scelto; 2) appuntato; 3) finanziere scelto; 4) finanziere. A tale personale è sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzierì, l'allievo finanziere.'".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-75