Capo II

Art. 76

Agenti di pubblica sicurezza

In vigore dal 1 set 1995
1. Ai sensi dell' del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, al personale del Corpo della guardia di finanza appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
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