Capo II›Sez. II
Art. 19
Accesso al ruolo "sovrintendenti"
In vigore dal 20 feb 2020
1. I vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:
a) per una percentuale non superiore al 70 per cento, attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, previo superamento del corso di formazione di cui all';
b) per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" in servizio permanente, previo superamento del corso di formazione di cui all'.
2. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di formazione di cui al comma 1, lettera a), ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello stesso comma.
3. Le percentuali di posti da riservare al concorsi di cui al comma 1, sono annualmente stabilite con Determinazione del Comandante generale.
3-bis. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti in favore del concorso di cui al comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b).
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 60-quinquies) che "Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato con le modalita' di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di 1.750 unita' soprannumerarie, suddivise in 350 unita' per il concorso relativo all'anno 2020, 400 unita' per il concorso relativo all'anno 2021, 450 unita' per il concorso relativo all'anno 2022 e 550 unita' per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 300 unita' per l'anno 2020, 350 unita' per l'anno 2021, 400 unita' per l'anno 2022 e 500 unita' per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unita' per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Al completo riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A tal fine, il numero massimo delle unita' soprannumerarie e' fissato: a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unita'; b) al 31 dicembre 2027, in 893 unita'; c) al 31 dicembre 2028, in 363 unita'; d) al 31 dicembre 2029, in 0 unita'".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-19