Capo II›Sez. II
Art. 20
Requisiti per l'ammissione al ruolo sovrintendenti
In vigore dal 17 nov 2018
Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"
1. Ai concorsi di cui all', può essere ammesso il personale in servizio permanente che, oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati nel predetto articolo:
a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio più gravi della consegna;
c) non risulti imputato o condannato ovvero non abbia ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, nè sia o sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
e) non sia sospeso dall'impiego o in aspettativa;
f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
g) non sia comunque già stato rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.
2. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi ai concorsi di cui al comma 1.
3. Gli appuntati scelti possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui al precedente articolo l9.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-20