Capo II›Sez. II
Art. 27
Svolgimento dei corsi di formazione
In vigore dal 17 nov 2018
1. I vincitori dei concorsi di cui all', comma 1, lettere a) e b), se in servizio permanente, sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.
2. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalità telematiche.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-27