Art. 9
Estensioni delle autorizzazioni a utilizzazioni minori
In vigore dal 11 giu 1995
1. Gli organismi ufficiali o scientifici di ricerca impegnati in attività agricole, le organizzazioni agricole professionali e gli utilizzatori professionali possono chiedere al Ministero della sanità l'estensione del campo d'applicazione di un prodotto fitosanitario autorizzato.
2. L'estensione di cui al comma 1 è accordata, modificando l'autorizzazione, se:
a) è stata presentata dal richiedente la documentazione corredata da informazioni motivanti l'estensione del campo di applicazione;
b) è stato constatato che le condizioni di cui all', comma 1, lettera b), punti 3, 4 e 5, sono soddisfatte;
c) l'utilizzazione prevista riveste un'importanza minore;
d) sono stati determinati provvisoriamente i limiti massimi di residui per detta utilizzazione e sono stati notificati alla Commissione europea;
e) viene garantita un'informazione completa e specifica degli utilizzatori circa le istruzioni per l'uso, integrando le indicazioni in etichetta e, ove necessario, mediante una pubblicazione ufficiale;
f) vi è l'accordo del titolare dell'autorizzazione del preparato o esiste un comprovato interesse pubblico.
3. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, anche in attuazione di disposizioni comunitarie, provvede alla definizione delle utilizzazioni minori di interesse agricolo di cui al comma 2, lettera c).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;194#art-9