Art. 12
Scambio di informazioni
In vigore dal 11 giu 1995
1. Il Ministero della sanità informa trimestralmente gli altri Stati membri e la Commissione europea in merito alle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari rilasciate o ritirate, in conformità alle prescrizioni del presente decreto, indicando:
a) il nome o la denominazione sociale del titolare della autorizzazione;
b) la denominazione commerciale del prodotto fitosanitario;
c) il tipo di preparazione;
d) il nome ed il tenore di ogni sostanza attiva presente nel prodotto fitosanitario;
e) gli usi autorizzati;
f) i limiti massimi di residui determinati provvisoriamente per ogni sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario e per ogni coltura autorizzata, qualora detti limiti non siano già determinati in sede comunitaria;
g) le ragioni dell'eventuale ritiro dell'autorizzazione;
h) il fascicolo necessario per la valutazione dei limiti massimi di residui provvisoriamente determinati.
2. Il Ministero della sanità redige un elenco annuale dei prodotti fitosanitari autorizzati e lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea provvedendo altresì alla sua pubblicazione alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le opportune misure per l'attuazione del sistema standardizzato di informazione definito in sede comunitaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;194#art-12