Art. 7
Nuove informazioni su effetti pericolosi
In vigore dal 11 giu 1995
1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari devono comunicare immediatamente al Ministero della sanità, agli altri Stati membri e alla Commissione europea, ogni nuova informazione sugli effetti di un prodotto fitosanitario o dei residui di una sostanza attiva in esso contenuta potenzialmente pericolosi per la saluta dell'uomo o degli animali o per le acque sotterranee nonché sugli effetti potenzialmente pericolosi per l'ambiente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;194#art-7