Capo IXSez. VI

Art. 124

Entrata in vigore

In vigore dal 17 mag 1995
1. Le norme contenute nel presente decreto legislativo entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri BRANCACCIO, Ministro dell'interno FANTOZZI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77#art-124

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Entrata in vigore (Art. 124 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.) — Testo vigente | Portale Normativo