Capo IX›Sez. VI
Art. 124
125 / 125Entrata in vigore
In vigore dal 17 mag 1995
1. Le norme contenute nel presente decreto legislativo entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BRANCACCIO, Ministro dell'interno FANTOZZI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77#art-124