Capo IXSez. V

Art. 122

Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107

In vigore dal 17 mag 1995
1. Sino alla emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui all', comma 1, valgono quali limiti massimi del compenso base quelli fissati dall' del decreto del Ministro dell'interno del 4 ottobre 1991 recante determinazione del trattamento economico massimo attribuibile ai revisori dei conti nominati dai consigli degli enti locali, pubblicato nella G.U. n. 245 del 18 ottobre 1991.
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Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107 (Art. 122 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.) — Testo vigente | Portale Normativo