Capo IXSez. II

Art. 117

Gradualità di ammortamento dei beni

In vigore dal 1 gen 1999
1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all' decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all': a) per il 2000 il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore; c) per il 2002 il 18 per cento del valore; d) per il 2003 il 24 per cento del valore. 2. In fase di prima applicazione dell' i beni mobili non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalità definite dal regolamento di contabilità, interamente ammortizzati.

Note all'articolo

  • Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera e)) che " la gradualita' nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata: 1) per il 1997 il 6 per cento del valore; 2) per il 1998 il 12 per cento del valore; 3) per il 1999 il 18 per cento del valore; 4) per il 2000 il 24 per cento del valore"

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77#art-117

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Gradualità di ammortamento dei beni (Art. 117 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.) — Testo vigente | Portale Normativo