Capo IV
Art. 29
Entrata in vigore
In vigore dal 26 apr 1995
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 dicembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-29