Capo III
Art. 28
Rifiuto di fornire notizie
In vigore dal 26 apr 1995
1. Nel settimo comma dell' della legge 22 luglio 1961, n. 628, le parole "sono puniti con l'ammenda da lire trentamila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-28