Art. 29 · Entrata in vigore
Capo IV

Art. 29

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Entrata in vigore

In vigore dal 26 apr 1995
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758#art-29