Art. 9

In vigore dal 31 dic 1994
1. Dopo l'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: "Art. 73-bis. - 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-11-16;685#art-9

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