Art. 5
In vigore dal 31 dic 1994
1. L'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 69. - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-11-16;685#art-5