Art. 10
In vigore dal 31 dic 1994
1. Dopo il capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Capo I-bis
DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE
O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO
Art. 78-bis. - 1. Il produttore di opere cinematografiche o audivisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;
c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.
2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell'anno solare in cui è stata effettuata la fissazione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-11-16;685#art-10