Art. 10

In vigore dal 31 dic 1994
1. Dopo il capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: "Capo I-bis DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO Art. 78-bis. - 1. Il produttore di opere cinematografiche o audivisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni; b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea; c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito. 2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell'anno solare in cui è stata effettuata la fissazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-11-16;685#art-10

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