Art. 5
Entrata in vigore
In vigore dal 5 ott 1994
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e
giustizia
MASTELLA, Ministro del lavoro e
della previdenza
sociale
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-09;566#art-5