Art. 2
Lavoratrici madri
In vigore dal 27 apr 2001
1. L'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli , primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell' è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.".
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-09;566#art-2