Art. 4
Disposizioni transitorie
In vigore dal 5 ott 1994
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-09;566#art-4