Parte Quarta

Art. 609

Gabinetto del Ministro e segreterie particolari

In vigore dal 3 giu 1994
1. Per la costituzione e il funzionamento del gabinetto del Ministro e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato e per il personale addetto a tali uffici trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 27 marzo 1944 n. 335, nel regio decreto legge 10 luglio 1924 n. 1100, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946 n. 112, nell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947 n. 735 e nell' della legge 11 luglio 1980 n. 312.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-609

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