Parte Quarta
Art. 607
M i n i s t r o
In vigore dal 3 giu 1994
1. Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall' del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, ed in particolare esercita i compiti indicati nell' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall' del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2. Il Ministro esercita altresì i compiti allo stesso demandati dalle disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni di legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-607