Titolo IX
Art. 378
Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate o aventi riconoscimento legale
In vigore dal 3 giu 1994
1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all' estero, pareggiati o aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti in Italia, anche se di tipo diverso, secondo le modalità previste dall', comma 3.
2. Per l'ammissione alla prima classe della scuola media si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purchè risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-378