Capo V
Art. 373
Denominazione delle scuole di danza
In vigore dal 3 giu 1994
1. Nessuna scuola di danza o di ballo, all'infuori dell'Accademia nazionale di danza, può assumere o conservare la denominazione di Accademia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-373