Capo V
Art. 375
Impiego di personale negli spettacoli di danza
In vigore dal 3 giu 1994
1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-375