Capo II
Art. 303
Esoneri dalle esercitazioni pratiche
In vigore dal 3 giu 1994
1. Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria locale.
2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione rilasciata agli interessati dalla competente unità sanitaria locale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-303