Sez. V
Art. 299
Sede degli istituti
In vigore dal 3 giu 1994
1. Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando non avranno la disponibilità di propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano presso gli uffici scolastici provinciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-299