Sez. IV
Art. 297
Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta
In vigore dal 3 giu 1994
1. Ai sensi dell' della legge 16 maggio 1978 n. 196, con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell', lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli e seguenti.
2. L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
3. Il consiglio direttivo dell'istituto è nominato dalla regione.
4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea, dell', comma 1, sono eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.
5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell', comma 1, sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
6. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell', comma 1, sono scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale.
7. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale.
8. La regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all', comma 1.
9. La regione provvede all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell', commi 2 e seguenti. L'assegnazione di tale personale è comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
10. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la regione inoltra la richiesta di assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta il provvedimento di comando.
11. I contributi di cui all', comma 1, lettera a), e comma 2, nonché gli oneri per il personale comandato, sono a carico del bilancio della regione.
12. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di interesse regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-297