Capo II
Art. 307
Organizzazione e coordinamento periferico
In vigore dal 1 gen 2015
1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 328) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 2015.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-307