Art. 3

Entrata in vigore

In vigore dal 30 mar 1994
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CONSO, Ministro di grazia e giustizia GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-03-24;211#art-3

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