Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 30 mar 1994
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reato previsto dall', comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvenuto versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla data suddetta esclude la punibilità. 2. I procedimenti penali di cui al comma 1 sono sospesi per il periodo di tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-03-24;211#art-2

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