Art. 1
Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali
In vigore dal 30 mar 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari e constatato, quanto alla commissione giustizia del Senato della Repubblica, che è scaduto il termine di cui all', comma 2, della citata legge n. 499 del 1993, senza che sia stato espresso il prescritto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali
1. Il comma 1-bis dell' del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:
"1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-03-24;211#art-1