Art. 35

In vigore dal 13 gen 1994
1. L'articolo 70 è sostituito dal seguente: "Art. 70 (Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato). - 1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, ed agli articoli 63, 64 e 65 è realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato. 2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione. 3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546#art-35

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Art. 35 Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego. — Testo vigente | Portale Normativo