Art. 34

In vigore dal 13 gen 1994
1. L'articolo 69 è sostituito dal seguente: "Art. 69 (Tentativo di conciliazione delle controversie individuali). - 1. La domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario relativa alle controversie di cui al comma 1 dell'articolo 68 è subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione su richiesta rivolta dal dipendente all'amministrazione. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, le parti promuovono il tentativo di conciliazione dinanzi a una commissione di conciliazione istituita presso i comitati di cui all' del presente decreto, nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione e presta servizio il dipendente. La commissione è composta dal presidente del comitato, o da un suo delegato, che la presiede, da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle amministrazioni interessate, indicati dal presidente del comitato con criteri di rotazione, e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale. Al procedimento di conciliazione si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 2. Del tentativo di conciliazione deve essere redatto processo verbale. Se la conciliazione riesce, il verbale è dichiarato esecutivo dal pretore ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. 3. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma 1, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per esperire il tentativo di conciliazione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546#art-34

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