Art. 13

In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: "L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie luminose o rifrangenti è consentita" sono sostituite dalle seguenti: "È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti"; b) al comma 4 dopo le parole: "se la strada è statale" è inserita la seguente: ", regionale"; c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale."; d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determi- nate ore od a particolari periodi dell'anno.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-13

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