Art. 23

In vigore dal 1 ott 1993
1. All', comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera e) dopo le parole: "traino di semirimorchi" è aggiunto il seguente periodo: ". Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-23

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Art. 23 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo