Art. 21
In vigore dal 1 ott 1993
1. All', al comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a):
1) dopo le parole: "I veicoli a motore e i loro rimorchi" sono inserite le seguenti: ", di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n)";
2) alla lettera b) sono soppresse le seguenti parole: ", oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t";
3) alla lettera c) sono soppresse le seguenti parole: ", oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-21