Art. 21

In vigore dal 1 ott 1993
1. All', al comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a): 1) dopo le parole: "I veicoli a motore e i loro rimorchi" sono inserite le seguenti: ", di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n)"; 2) alla lettera b) sono soppresse le seguenti parole: ", oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t"; 3) alla lettera c) sono soppresse le seguenti parole: ", oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-21

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